La rettificazione di sesso secondo la legge italiana
Cambiare nome e modificare il sesso sull’atto di nascita in Italia è possibile seguendo quanto prescrive la Legge 14 aprile 1982, n. 164, “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In breve, serve rivolgersi al Tribunale, richiedendo una sentenza che “attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” (art. 1).
Cosa cambia nel procedimento
Si ottiene così una “sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso” (art. 4) che, dopo due importanti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale del 2015, può essere emessa anche senza, o prima, che la persona si sottoponga ad intervento chirurgico per la rimozione degli organi genitali.
Quindi è importante sapere che non è più necessario dover affrontare per forza l’intervento chirurgico; questo significa che si può rivolgere al Tribunale la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso – vale a dire la modifica dell’atto di nascita, del nome e dei documenti – anche quando si decide che l’intervento chirurgico non rientra, per qualsiasi motivo, all’interno del proprio percorso di affermazione di genere.
Vi sono però tutta una serie di “prove” che bisogna presentare al Tribunale e in questo senso rivolgersi ad un avvocato che sia ben a conoscenza delle eventuali criticità che si possono presentare è molto importante.
Il procedimento davanti al Tribunale è regolato dalla legge ed è stato modificato nel 2011, con il decreto legislativo n. 150, del 1° settembre 2011.
Quando viene richiesto un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, questo va autorizzato dal Tribunale con sentenza (il cosiddetto nulla-osta all’intervento).
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