Le famiglie LGBT | StudioBoniniBaraldi

Famiglie LGBT


Unioni Civili e Convivenze

Il 20 Maggio del 2016 grazie alla legge n. 76, in Italia le persone dello stesso sesso possono contrarre l’unione civile, che non è esattamente il matrimonio regolato dal codice civile, ma gli si avvicina molto.

Per formalizzare un’unione civile, che è riservata unicamente a persone dello stesso sesso, occorre essere maggiorenni e bisogna rivolgersi, insieme, all’Ufficiale di stato civile di un Comune, indipendentemente dalla residenza.

La stessa legge n. 76 sulle unioni civili disciplina anche le convivenze, ossia la situazione di quelle coppie, di sesso diverso o dello stesso sesso, che scelgono di non contrarre matrimonio o unione civile, pur mantenendo un rapporto affettivo e di convivenza, stabile e duraturo.

Nella stessa legge viene data inoltre anche la possibilità alle coppie conviventi di regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un “contratto di convivenza”, che disciplini le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e con il quale si può optare per la comunione dei beni.

Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità (con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato), e andrà iscritto all’anagrafe a cura del professionista.

Contratti di convivenza

La legge n.76 del 2016 disciplina le convivenze attraverso i “contratti di convivenza” sia tra persone eterosessuali che tra persone dello stesso sesso.

Stabilisce infatti le regole per la “famiglia di fatto”, ovvero una famiglia composta da due individui consenzienti, che scelgono di non riconoscere la loro unione né con il matrimonio né con l’unione civile, ma disciplinandola con un accordo mediante il quale i/le partner decidono di regolamentare gli aspetti economici della loro convivenza.

Il principio su cui si regola la normativa è di riconoscere i “conviventi di fatto”, come due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, oltre che da matrimonio o da un’unione civile.

Per dichiarare l’esistenza di una stabile convivenza come conviventi di fatto, è necessario presentare un’autocertificazione in carta libera al Comune di residenza in base alla legge in materia di formazione di famiglia anagrafica e di dichiarazione anagrafica.

Il Comune, dopo i dovuti accertamenti, attesta che i conviventi vivono allo stesso indirizzo e rilascia il certificato di residenza insieme allo stato di famiglia.

Assieme alla dichiarazione di convivenza di fatto, i partners possono redigere e far depositare un contratto di convivenza, al fine di dare una disciplina ai propri rapporti patrimoniali; il contratto di convivenza è disciplinato dai commi che vanno da 50 a 64 della legge n.76; per la sua costituzione, modifica e risoluzione la legge richiede la forma scrittaa pena di nullità, eseguibile con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato devono trasmetterne copia, entro 10 giorni, al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Omogenitorialità

L’omogenitorialità è la condizione di genitore in una coppia di persone dello stesso sesso.

Entrando nello specifico, si intende una relazione tra i componenti di una coppia omosessuale ed i figli che crescono all’interno di quella coppia. Sia che i figli siano nati da una precedente relazione eterosessuale, sia che siano nati da un progetto della coppia stessa (facendo ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita).

Secondo la Cassazione, nel nostro ordinamento non esiste alcun divieto costituzionale per le coppie dello stesso sesso di accogliere e di generare figli. Non esistono certezze scientifiche o specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dall’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale.

Ritenere inoltre che la relazione di coppia tra i due adulti dello stesso sesso, sia potenzialmente contrastante con l’interesse del minore, è contrario al principio di non discriminazione sancito dalla Corte europea dei diritti umani (App. Perugia, decr. 22 agosto 2018).

Lo status di figlio, dunque, può fondarsi tanto su una relazione genetica, quanto su una relazione legale, sulla base del principio della responsabilità genitoriale che si fonda sulla consapevole decisione di allevare e accudire la prole, nel progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico.

In Italia non esiste una legge che regolamenti e tuteli la genitorialità di una coppia omosessuale. Ma sono diverse le opzioni che possono interessare le coppie omogenitoriali.

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