Affermazione di Genere
Identità di Genere
Al momento della nostra nascita a ciascuno di noi è stato assegnato un sesso, maschio (M) o femmina (F), semplicemente in base ai nostri caratteri genitali.
E infatti con la parola “sesso” che viene identificata l’anatomia della persona. Per le persone che presentino alla nascita entrambi i caratteri sessuali, si usa oggi il termine di intersessuali.
E’ invece con la parola “genere” che viene indicata, semplificando, la percezione che ognuno di noi ha di se, rispetto al maschile o al femminile (identità di genere).
In realtà il numero di fattori individuali e sociali (ruolo di genere), che ci portano ad assumere ed esprimere alcune, tutte o nessuna delle caratteristiche e dei ruoli che socialmente attribuiamo al maschile e al femminile, è molto più complesso.
Tutti nascono con l’attribuzione di un “sesso”, ma poi alcuni di noi durante la crescita, vivono una condizione di discontinuità tra sesso e identità di genere che li porta a compiere una serie di scelte volte a valorizzare il proprio sentimento personale di “genere”.
Quando si decida di seguire un percorso di affermazione di genere, anche attraverso trattamenti medici o farmacologici, sarà poi necessario seguire un iter, previsto dalla legge, per allineare le risultanze dell’atto di nascita, del nome e dei documenti personali.
Lo Studio Bonini Baraldi offre ai propri clienti, servizi di assistenza e consulenza legale in merito alla procedura per la rettificazione di attribuzione di sesso.
Nello specifico offre la propria consulenza specifica per accompagnare il cliente che lo volesse, a svolgere l’iter burocratico obbligatorio per la Rettificazione anagrafica e il Cambio di nome.
Rettificazione anagrafica
La rettificazione di attribuzione di sesso, cioè la modifica dei dati personali, nome proprio e sesso attribuito alla nascita nei registri dell’anagrafe, è un diritto della persona.
Cambiare nome e modificare il sesso sull’atto di nascita in Italia è possibile seguendo quanto viene prescritto dalla Legge n.164 del 14 aprile 1982 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Per la rettificazione di attribuzione di sesso è necessario rivolgersi al Tribunale, richiedendo una sentenza che “attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” (art. 1).
Si ottiene in questo modo una “sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso” (art. 4) che, dopo due importanti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale del 2015, può essere emessa anche senza, o prima, che la persona si sottoponga ad intervento chirurgico per la rimozione degli organi genitali.
Se infatti inizialmente era solo attraverso il Tribunale che veniva sancito il diritto al cambio della propria identità di genere, previo intervento chirurgico di rimozione degli organi riproduttivi, da alcuni anni la Corte di Cassazione (sentenza n.15138/2015) ha consentito di rettificare l’attribuzione del sesso contenuta nell’atto di nascita, quando il richiedente presenta i caratteri sessuali secondari del sesso con cui si identifica a seguito di cure ormonali, a prescindere dai trattamenti chirurgici.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015, al pari della Cassazione, ha affermato che deve essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali raggiungere il proprio “percorso di transizione”, che concorre a comporre l’identità di genere.
E’ quindi importante sottolineare come non sia più necessario dover affrontare per forza l’intervento chirurgico; ci si può rivolgere al Tribunale per la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso anche quando si decide che l’intervento chirurgico non rientra, per qualsiasi motivo, all’interno del proprio percorso di affermazione di genere.
Cambio Nome
La rettifica del sesso è accompagnata dalla modifica del nome, ciò al fine di evitare divergenze sui registri anagrafici.
Chi si occupa di effettuare la correzione sul registro è l’ufficiale di stato civile del Comune dove è stato presentato l’atto di nascita.
Con in mano la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso pronunciata dal Tribunale, si chiede all’ufficiale di stato civile di provvedere alla rettificazione nell’atto di nascita custodito all’anagrafe.
La legge stabilisce che, a seguito della rettifica di sesso, non debba permanere nessuna traccia circa il sesso e il nome originari del richiedente, e ciò a salvaguardia della privacy e del futuro inserimento dello stesso all’interno della società.
In questo senso rivolgersi ad un avvocato che sia ben a conoscenza delle eventuali criticità che si possono presentare è molto importante, per rispettare la procedura e ottenere il riconoscimento sui documenti della propria identità di genere.